PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Natura, funzioni e organi). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
      2. I territori montani sono quelli determinati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.
      3. La comunità montana ha un organo rappresentativo, il consiglio generale, i cui componenti sono eletti dai consigli comunali al proprio interno in numero pari a tre con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
      4. La comunità montana ha un organo esecutivo, la giunta, composto esclusivamente da sindaci, in numero pari a cinque per le comunità montane con popolazione fino a 60.000 abitanti e in numero pari a sette per le comunità montane con popolazione superiore a 60.000 abitanti. La giunta è eletta dal consiglio generale, dura in carica due anni ed elegge al proprio interno il presidente, che può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
      5. Ai componenti della giunta e al suo presidente spettano soltanto il rimborso spese e l'indennità di missione, liquidati ai sensi del comma 2 comma dell'articolo 84.
      6. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la

 

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costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
      7. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

          a) le modalità di approvazione dello statuto;

          b) le procedure di concertazione;

          c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

          d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

          e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

      8. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia, i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni che non siano stati classificati montani o parzialmente montani in base ai requisiti di cui al comma 2. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
      9. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
      10. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono prov

 

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vedere a individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
      11. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».