1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Natura, funzioni e organi). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. I territori montani sono quelli determinati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.
3. La comunità montana ha un organo rappresentativo, il consiglio generale, i cui componenti sono eletti dai consigli comunali al proprio interno in numero pari a tre con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. La comunità montana ha un organo esecutivo, la giunta, composto esclusivamente da sindaci, in numero pari a cinque per le comunità montane con popolazione fino a 60.000 abitanti e in numero pari a sette per le comunità montane con popolazione superiore a 60.000 abitanti. La giunta è eletta dal consiglio generale, dura in carica due anni ed elegge al proprio interno il presidente, che può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
5. Ai componenti della giunta e al suo presidente spettano soltanto il rimborso spese e l'indennità di missione, liquidati ai sensi del comma 2 comma dell'articolo 84.
6. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
8. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia, i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni che non siano stati classificati montani o parzialmente montani in base ai requisiti di cui al comma 2. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
9. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
10. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono prov